Contratto aziendale Asst di Lodi: un verminaio

Eccolo !

FIALS CONFSAL NON LO HA SOTTOSCRITTO !

 

Contratti aziendali: l’efficacia non può essere estesa ai lavoratori dissenzienti.

L’accordo aziendale ordinario non estende la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti. Il loro dichiarato dissenso non inficia la validità dell’accordo aziendale, ma incide sull’efficacia, la quale quindi, in tale evenienza, risulta non essere generale. È quanto ha chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 52 del 28 marzo 2023.

 

ECCO COSA HA DETTO L’ARAN A PROPOSITO DI CONTRATTI VERMINAIO…

… Infatti, nell’ambito del lavoro pubblico, il legislatore ha imposto sempre un forte vincolo di coerenza tra CCNL e CCDI.

L’art.40, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001, ante riforma, disponeva la nullità delle clausole del contratto integrativo difformi dalle previsioni del contratto collettivo nazionale, in quanto  in contrasto con i vincoli da questi stabiliti, anche in ordine al finanziamento della contrattazione di secondo livello, o che comportino, comunque, oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione.

In materia, sono intervenute, poi, le previsioni dell’art.40, comma 3-bis, del D.Lgs.n.165/2001, come novellato dall’art.54 del D.Lgs.n.150/2009, secondo il quale:

“3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, ……… Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. …….”

Il successivo comma 3-quinquies del medesimo art.40 del D.Lgs.n.165/2001 a sua volta dispone:

“3-quinquies. ……. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile …..”.

In tal modo, il legislatore ha confermato e rafforzato ulteriormente la disciplina già contenuta nel precedente testo del D.Lgs.n.165/2001.

Nessun CCNQ e nessun CCNL … [ha] mai demandato alla contrattazione integrativa la facoltà di optare per l’applicazione al proprio personale di un CCNL diverso da quello specifico stipulato per il suddetto comparto.

E gli eventuali danni erariali chi li paga ? Andrà avanti per anni come per l’Asst di Crema ?

 

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