Alcuni articolati del contratto nazionale del comparto devono essere regolati: ecco la risposta aziendale

Ecco la proposta inoltrata da Fials ad Asst di Lodi.

In relazione al vigente CCNL del comparto chiediamo cortesemente di avviare appositi incontri per concordare le seguenti proposte contrattuali:

ART. 106 COMMA 2 – INDENNITÀ DI TURNO:
Il dettato normativo, il quale afferma al comma 1 dell’art. 106 che “L’indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro” individua come requisito soggettivo l’essere operatore turnista. L’indennità di turno, nelle more di eventuali successive indicazioni, verrà riconosciuta al personale turnista che opera almeno su due turni diversi nell’arco del mese.
I criteri attualmente applicati (l’erogazione per l’indennità su due turni è soddisfatta se i turni pomeridiani sono almeno il 30% del totale dei turni svolti nel mese mentre l’indennità su tre turni è soddisfatta se, rispetto al totale dei turni svolti nel mese e almeno il 20% di essi è notturno il 20% pomeridiano) verranno pertanto superati e verrà riconosciuta l’indennità di turno a coloro che presenteranno nell’arco del mese lo svolgimento di almeno un turno differente rispetto ai turni alternati sulle 12/24 ore.

ART. 107 COMMA 2 – INDENNITÀ PER L’OPERATIVITÀ IN PARTICOLARI UO/SERVIZI:
L’indennità di cui al comma 2 dell’art. 107 CCNL 02.11.2022 verrà riconosciuta al personale (anche
per quello che svolge la propria attività in modo occasionale o temporaneo) assegnato (o che
effettivamente, per ragioni di servizio, vi ci opera) alle UO indicate nell’articolo 107:
– Malattie Infettive;
– Gruppo operatorio;
– Terapia intensiva;
– Terapie subintensive accreditate;
– Nefrologia e dialisi;
– UO/Servizi di Emergenza Urgenza (Pronto Soccorso-Pronto Soccorso Pediatrico, AAT 118);
– Servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente (per i soli giorni di effettivo coinvolgimento);
– SER.D.
In sede di Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale (art. 9, comma 5, lett. I) si conviene, accertata la disponibilità di risorse in capo al fondo di riferimento, di estendere la sopraccitata indennità ai/alle seguenti/e Servizi/UO:
– Settori con attivo percorso fast track e accettazione diretta (sala gessi, Ostetricia, Ginecologia e Oculistica);
– TSRM in servizio presso il Pronto Soccorso POC;
– SPDC (degenza);
– Sanità Penitenziaria
– TSLB in servizio di urgenza per il PS ovvero in pronta disponibilità.

L’indicazione delle indennità da riconoscere perverrà dal DPSS tramite indicazione dei dipendenti coinvolti.
Tale indennità sarà riconosciuta anche a coloro che occasionalmente operano nelle UO/Servizi sopra indicate (dei quali verrà data comunicazione mensile nominativa da parte del DPSS all’Ufficio Presenze del SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane).
Quanto sopra si applica altresì al personale coinvolto nell’assistenza domiciliare con erogazione dell’indennità in caso di effettiva prestazione.

ART- 107 COMMA 4 – INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO:
In applicazione ad Accordo Regionale (d.g.r. 7846 del 31.01.2023) si prende atto che l’indennità
compete a tutti i dipendenti assegnati ai punti di Primo Intervento accreditati e Pronto Soccorso
accreditati, Soreu e mezzi di soccorso e AAT, UO con accettazione attiva 24 ore (Pediatria,
Ostetricia/Ginecologia).
Alla luce dell’accordo regionale e al fine di darne applicazione l’indennità di PS verrà riconosciuta al
personale operante nei seguenti servizi dell’azienda:
– Pronto Soccorso;
– Aat 118 e mezzi di soccorso;
– Pronto Soccorso pediatrico/ostetrico.

A tutto il personale dipendente assegnato ai suddetti servizi l’indennità è distribuita nella misura di
€ 100 mensili al netto degli oneri per 12 mensilità in ragione dell’effettiva presenza in servizio per
almeno 7 giorni lavorati nel mese (o equivalenti ad almeno 50, 24 ore).
Al personale assegnato temporaneamente a tali servizi, invece, l’indennità verrà attribuita nella
misura di € 100 al netto degli oneri parametrato alle giornate effettivamente lavorate (calcolo FTE:
€ 100/20 giorni).

In caso di mancata convocazione delle Parti entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della presente, la scrivente organizzazione sindacale porcederà per la conseguente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione legge n. 146/90 .

Fials-Confsal LODI

ECCO LA RISPOSTA DI ASST DI LODI

 

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